(massima n. 1)
Gli eredi del debitore defunto, qualora, ingiunti in via monitoria di pagare il debito ereditario, eccepiscano, con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'incompetenza per territorio del giudice adito, per essere competente il giudice del luogo dell'aperta successione, ai sensi dell'art. 22, primo comma, n. 3, c.p.c., devono provare le circostanze alle quali detta competenza č subordinata e, quindi, anche l'avvenuta proposizione della domanda del creditore prima della divisione dell'ereditā, spettando a chi solleva l'eccezione di incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., dimostrare i fatti che la giustificano.