(massima n. 1)
L'azione di mero accertamento della concreta porzione di un immobile gravata dall'usufrutto uxorio, prescindendo dallo scioglimento della comunione ereditaria, non può essere considerata, ai fini dell'individuazione del giudice competente, come causa ereditaria ai sensi dell'art. 22 c.p.c., in quanto, pur traendo spunto dalla situazione successoria, la controversia non vi trova il suo fondamento, non avendo riguardo all'eredità come universum ius. Conseguentemente, il giudice competente deve essere individuato alla stregua dei criteri dettati dall'art. 21 c.p.c. per le cause relative a diritti reali