(massima n. 1)
In tema di tutela possessoria, allorché si è in presenza di un'azione posta in essere in un dato luogo ma sviluppante i suoi effetti in un vasto territorio, l'unico criterio idoneo ad individuare il luogo dove è avvenuto il fatto denunciato, ai fini della determinazione della competenza per territorio, non è quello o quelli nei quali si sono propagati gli effetti dannosi, ma esclusivamente quello nel quale è stata posta in essere la condotta umana che ha determinato gli effetti dannosi denunciati, e pertanto, se lo spoglio o la turbativa sono realizzati mediante emissione di onde che vanno a sovrapporsi o ad interferire nel canale di irradiazione di onde elettromagnetiche da altri posseduto, il fatto lesivo del possesso altrui, cioè l'azione umana contro cui reagisce il soggetto che assume la lesione del suo possesso, si localizza nel luogo dove è sito l'impianto che emette le onde disturbatrici o spogliatrici, rimanendo irrilevanti, agli effetti della competenza, gli altri luoghi nei quali tale onde, dopo la loro emissione, si propagano.