(massima n. 1)
Ai fini della competenza territoriale in ordine alla domanda di riscatto di un fondo agrario ex art. 8 della L. n. 590 del 1965, trattandosi non di un'azione reale ma di un'azione personale ad rem, non può trovare applicazione l'art. 21 c.p.c., ma sono applicabili gli artt. 18 e 20, con la conseguenza che, sussistendo più fori competenti ai sensi dei citati articoli (rispettivamente Foro Generale, Foro del Contratto e Forum executionis), il convenuto è tenuto a contestare nella prima risposta, a norma dell'art. 38 c.p.c., la non ricorrenza di tutti gli anzidetti criteri, onde evitare che la competenza per territorio resti radicata presso il giudice adito sotto il profilo non contestato.