(massima n. 1)
Per aversi causa relativa a diritti reali su beni immobili — nei cui confronti l'art. 21 c.p.c. prevede la competenza del giudice del luogo ove si trova il bene (forum rei sitae) — è necessario che la controversia abbia ad oggetto l'accertamento, positivo o negativo, di un diritto reale su un bene immobile, dei modi di costituzione dello stesso ovvero delle posizioni soggettive, attive o passive, che direttamente ne derivano; pertanto, rimangono estranee alla speciale competenza territoriale stabilita dalla norma citata, le azioni — aventi natura personale e non reale — volte ad ottenere il pagamento di somme di denaro dovute dal comproprietario per il godimento esclusivo del bene ovvero per oneri condominiali.