(massima n. 1)
In tema di competenza territoriale, l'azione volta alla risoluzione di un contratto ha natura personale e va proposta a norma dell'art. 20 c.p.c., riguardando diritti di obbligazione radicati nel negozio oggetto del giudizio, senza assumere contenuto reale con la conseguente applicazione del forum rei sitae (art. 21 c.p.c.) ove si tratti di risoluzione di un contratto di compravendita immobiliare, atteso che gli obblighi restitutori dell'immobile, come del prezzo, conseguono quale effetto retroattivo della risoluzione (art. 1458 c.c.).