(massima n. 1)
Quando l'annullamento di un negozio non costituisca lo specifico oggetto della domanda, bensė sia dedotto in via strumentale per conseguire una prestazione pecuniaria dovuta in base ad altri contratti con esso modificati per quanto riguarda tale prestazione, si č in presenza di un'azione di adempimento contrattuale, per cui il foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c. si radica non nel luogo di conclusione di quel negozio, che non costituisce lo specifico oggetto della domanda, ma alternativamente, o nel luogo di conclusione di quei contratti, ovvero in quello nel quale deve essere adempiuta l'obbligazione da questi ultimi derivati (quindi, nel domicilio del creditore, se tale obbligazione sia costituita da un corrispettivo in denaro determinato o facilmente determinabile con una elementare operazione di calcolo).