(massima n. 1)
In base al criterio del luogo di esecuzione dell'obbligazione, la competenza territoriale a conoscere d'una domanda di condanna al pagamento del prezzo, che avrebbe dovuto esser corrisposto in epoca successiva alla consegna della cosa, spetta al giudice del luogo in cui ha il proprio domicilio il venditore, mentre non rileva che parte del medesimo prezzo sia stata in precedenza pagata altrove, se non risulti un'eplicita rinuncia del venditore ad essere pagato nel suo domicilio a norma del comma terzo dell'art. 1498 c.c.