(massima n. 1)
Ai fini del regolamento della competenza territoriale nelle controversie aventi ad oggetto diritti di obbligazione, la previsione nella convenzione della facoltą per il debitore di effettuare il pagamento presso una banca designata dal creditore, quale modalitą eventuale e contingente di pagamento volta a semplificare i rapporti fra i contraenti per mezzo dei servizi bancari del luogo di residenza del debitore non determina spostamento del forum destinatae solutionis, ex art. 20 c.p.c., dal domicilio del creditore (art. 1182, terzo comma, c.c.) a quello del debitore.