(massima n. 1)
Ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c., non incide sul forum destinatae solutionis la pattuita modalitą di pagamento del prezzo mediante cambiale tratta, se tale modalitą non sia prevista come esclusiva, ma come semplice facoltą concessa al debitore (nel qual caso non comporta deroga al principio generale del forum solutionis fissato dagli artt. 1182, terzo comma, e 1498, terzo comma, c.c., con esclusione pertanto, dell'applicabilitą del diverso criterio di individuazione del luogo di pagamento nel domicilio del debitore, ex art. 44 legge cambiaria), e, comunque, se non risulti certa la rinunzia dell'alienante al diritto di essere soddisfatto al proprio domicilio ai sensi dell'art. 1498, terzo comma citato, la cui disciplina, ove il venditore abbia ad essa rinunziato, diviene, tuttavia, nuovamente applicabile, anche ai fini suindicati, nell'ipotesi in cui il compratore non abbia onorato il detto titolo di credito. A maggior ragione, non vale ad escludere il foro individuato dal combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, terzo comma, c.c. (domicilio del creditore) la previsione che il prezzo sia pagato in parte in danaro ed in parte in cambiali. In tale ipotesi, infatti, il creditore non agisce nei confronti del debitore inadempiente sulla base di cambiali, bensģ dall'azione causale, restando, per tale via, esclusa l'applicabilitą del citato art. 44 legge cambiaria.