(massima n. 1)
Ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c. non incide sul forum destinatae solutionis la pattuita modalitą di pagamento del prezzo di vendita presso o tramite istituto bancario, in quanto, trattandosi di modalitą destinata soltanto a facilitare la riscossione del credito, la stessa non determina lo spostamento del luogo di adempimento dal domicilio del creditore, come previsto dall'art. 1182, comma terzo, c.c., a quello del debitore, a meno che la suddetta modalitą non sia stata convenuta con carattere esclusivo ed il creditore abbia rinunziato espressamente al suo diritto di ricevere il pagamento nel proprio domicilio, ai sensi dello stesso art. 1182 e dell'art. 1498 c.c.