(massima n. 1)
L'art. 1182, terzo comma, c.c., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica nel caso in cui l'obbligazione abbia per oggetto una somma di denaro già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in denaro sia determinabile solo in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti (essendo già noti e determinati dalle parti, o dalla legge, o da contratti collettivi, o dagli usi, gli elementi per stabilire l'ammontare della somma dovuta), mentre quando la somma di denaro deve ancora essere liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza. (Nella specie la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha ritenuto applicabile il secondo degli esposti criteri relativamente alla domanda di pagamento del corrispettivo di una fornitura opuscoli — inlay card — da inserire in compact disc, osservando che ai fini della individuazione del giudice competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c., non era rilevante qualificare il contratto come vendita ovvero come appalto, essendo determinante, invece, la circostanza che il prezzo o il corrispettivo unitario della prestazione convenuta non risultava determinato convenzionalmente e che neanche era stata dedotta l'esistenza di tariffe od usi utili a tale scopo, sicché il credito vantato doveva ritenersi illiquido).