(massima n. 1)
Il forum destinatae solutionis di cui alla seconda ipotesi dell'art. 20 c.p.c. (giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio) non č invocabile quale foro facoltativo in deroga di quelli di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., quando, per la natura della prestazione, esso comporterebbe l'attribuzione della competenza ad un numero indeterminato di giudici dello Stato con pregiudizio dell'interesse del convenuto ad una definita predeterminazione della competenza in base a collegamenti fattuali non evanescenti ed arbitrari. (Fattispecie riguardante un contratto da eseguirsi in tutto il territorio nazionale; vedi Corte Cost. n. 269/92).