(massima n. 1)
Sulla determinazione del forum destinatae solutionis a norma degli artt. 1182 c.c. e 20, seconda parte, c.p.c., non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione perché il principio fissato dall'art. 10 c.p.c. per la determinazione della competenza per valore — secondo il quale il collegamento tra il giudice e la controversia è determinato dalla domanda — è una regola di portata generale e quindi applicabile anche ai criteri stabiliti per individuare la competenza territoriale ai sensi dell'art. 20 c.p.c. per le cause relative a diritti di obbligazione, e su di essi non influisce la fondatezza della domanda prospettata.