(massima n. 1)
In tema di risarcimento di danno extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione conseguente alla pubblicazione di un articolo su stampa periodica, il forum commissi delicti si identifica con il luogo in cui il quotidiano è stampato perché in esso la notizia diviene per la prima volta pubblica, e, quindi, idonea a pregiudicare l'altrui diritto. A tal fine non ha rilevanza che il quotidiano sia stampato in edizioni diverse appositamente teletrasmesse nelle varie zone del territorio nazionale, in quanto il forum commissi delicti è quello in cui ha sede la redazione centrale del quotidiano e non quello delle trasmissioni in facsimile delle copie a diffusione regionale, dovendosi seguire un criterio oggettivo unico, quale appunto il luogo in cui è commesso il fatto dannoso e non quello in cui viene percepito dall'interessato il contenuto diffamatorio della notizia e si verifica in concreto il danno. Né rileva, per la diversità del mezzo di diffusione, la differente previsione normativa posta dall'art. 30 della legge n. 223 del 1990, che concerne la diffamazione attuata con il mezzo radiotelevisivo. Pertanto, attesa l'irrilevanza del luogo di stampa e di prima diffusione del supplemento regionale, il convenuto che eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito ha l'onere di provare unicamente il luogo di stampa del quotidiano ed eventualmente di teletrasmissione del supplemento.