(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il danneggiato può conseguire rivalutazione monetaria ed interessi sull'importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni, anche oltre il massimale di polizza, in ogni caso in cui — proponendo azione diretta contro l'assicuratore — abbia formulato specifica domanda volta al riconoscimento delle suddette voci. A tale proposito non è, peraltro, necessario che il danneggiato chieda espressamente che dette voci siano corrisposte oltre il massimale, non potendosi ritenere, sulla base di tale omessa specifica richiesta, che l'interessato abbia voluto rinunciare all'integrale risarcimento dei danni, ivi inclusi quelli conseguenti alla mora dell'assicuratore.