(massima n. 1)
In materia di r.c.a., la domanda dell'assicurato di essere tenuto indenne anche oltre il limite massimale di polizza, per mala gestio dell'assicuratore, deve essere espressamente formulata, non potendo ritenersi implicita nella chiamata in causa dell'assicuratore da parte dell'assicurato nel corso del giudizio introdotto dal terzo danneggiato (e, se proposta per la prima volta in appello, essa va dichiarata inammissibile). Ciò è da affermarsi anche in relazione al caso in cui (in prime cure) l'assicurato e l'assicuratore, affidatisi ad un unico difensore, abbiano concordato nella richiesta di rigetto o di riduzione della pretesa attorea e l'assicuratore abbia chiesto - con riferimento alla sua specifica obbligazione - che la stessa sia contenuta nei limiti del massimale di polizza. Né in tale caso è configurabile alcun conflitto - reale o potenziale - tra assicurato ed assicuratore, sicché all'affidamento della difesa ad un unico difensore va attribuito il mero significato di scelta, da parte dell'assicurato, di non far valere nel processo, cui la materia è estranea con riferimento alla domanda del danneggiato, il suo diritto ad essere tenuto indenne anche oltre detto limite.