(massima n. 1)
Nel giudizio sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti dei quali è obbligatoria l'assicurazione, il giudice non può condannare l'assicuratore a risarcire il danno al danneggiato oltre i limiti del massimale o a rifondere all'assicurato, oltre i predetti limiti, le somme che questo è obbligato a risarcire al danneggiato quando la responsabilità per i danni della mora colpevole dell'assicuratore, nel primo caso, o quella per la mala gestio dell'assicuratore, nella seconda ipotesi, non siano state fatte rispettivamente valere dal danneggiato o dall'assicurato.