(massima n. 1)
In tema di assicurazione della responsabilitā civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore č contenuta nei limiti delle somme per le quali č stata stipulata l'assicurazione, e la solidarietā fra assicurato ed assicuratore ha natura atipica, atteso che il debito aquiliano del primo discende "ex delicto" ed č illimitato, mentre quello del secondo di natura indennitaria deriva "ex lege" e trova limite nella capienza del massimale, senza che nessuna influenza possa attribuirsi, per derogare a quest'ultimo limite, al fatto che in sede penale, con sentenza passata in giudicato, l'assicuratore sia stato condannato quale responsabile civile, in solido con l'imputato assicurato, al risarcimento del danno in via generica nei confronti del danneggiato, giacché la solidarietā, disposta in via generale ed astratta dall'art. 538 cod. proc. pen., non preclude ed, anzi, impone, l'accertamento, nei singoli casi concreti, del titolo in forza del quale ciascuno dei coobbligati č tenuto alla prestazione e se l'unicitā di quest'ultima soffre o meno limitazioni per effetto di particolari disposizioni convenzionali o legali.