(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli, l'obbligazione dell'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato conserva, come quello nei confronti dell'assicurato, il carattere di debito di valuta, e il massimale di polizza, costituendo il limite di tale obbligo, ove non venga allegata da parte del danneggiato la mala gestio dell'assicuratore impedisce la liquidazione del danno oltre l'importo fissato, con esclusione di un'obbligazione accessoria avente ad oggetto il pagamento di interessi moratori e il risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c..