(massima n. 1)
La disposizione del secondo comma dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("ratione temporis" applicabile nella specie, e identica al vigente art. 144, comma 2, d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209), che nega all'assicuratore della responsabilitā civile derivante dalla circolazione dei veicoli o natanti la facoltā di opporre al danneggiato, il quale agisca direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto o clausole che prevedono eventuali contributi dell'assicurato al risarcimento, concerne le sole eccezioni relative all'invaliditā ed all'inefficacia del contratto di assicurazione, mentre non č applicabile per le eccezioni di inesistenza e nullitā del contratto stesso, quale quella di nullitā per inesistenza del rischio, a norma dell'art. 1895 c.c., che vizia la polizza stipulata per un periodo di tempo antecedente la data della sua sottoscrizione e dopo che il danno si č verificato.