(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sussiste solidarietà passiva, ancorché atipica, fra l'assicuratore obbligato direttamente ex art. 18, L. n. 990/1969 e il responsabile del danno ex art. 2054 c.c., per modo che il danneggiato può agire cumulativamente anche contro il danneggiante e non solo in via sussidiaria in caso di incapienza del massimale di polizza.