(massima n. 1)
In tema di risarcimento dei danni derivanti da circolazione di veicoli, qualora il danneggiato agisca cumulativamente tanto nei confronti del danneggiante, ex art. 2054 c.c., quanto del suo assicuratore, ex art. 18 della legge n. 990/1969, questi sono tenuti entrambi, ed in solido, al risarcimento stesso, stante la eadem causa obligandi rinvenibile nel nesso tra debito aquiliano ed obbligazione indennitaria ex lege gravante sull'assicuratore (mentre nulla osta, in linea di principio, a che il danneggiato agisca esclusivamente nei confronti del responsabile, ex art. 2054, per il risarcimento del danno aquiliano).