(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, l'esperimento, da parte del danneggiato, di azione diretta contro l'assicuratore non osta a che il danneggiato medesimo possa agire cumulativamente anche contro il danneggiante, e non quindi soltanto in via sussidiaria per il caso di incapienza del massimale, perché il debito indennitario ex lege del primo ed il debito aquiliano del secondo sono legati, per l'intero ammontare, da vincolo di solidarietà, ancorché atipico, con la conseguenza che, come sul piano sostanziale deve riconoscersi effetto liberatorio al pagamento di uno dei debitori, così sul piano processuale deve riconoscersi la cumulabilità di dette azioni.