(massima n. 1)
Il danneggiato da un sinistro stradale (ovvero il suo assicuratore sociale, il quale agisca in surroga) ha azione diretta nei confronti del responsabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 18 legge 24 dicembre 1969, n. 990, soltanto per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. L'azionabilitā della pretesa direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile viene meno, pertanto, ove il sinistro sia avvenuto su aree private il cui accesso non č consentito alla generalitā dei cittadini, anche se su esse si svolga comunque una parziale circolazione. Tali principi non sono derogati dalla previsione contrattuale di una estensione della copertura assicurativa anche per i sinistri avvenuti su aree private, in quanto tale previsione produce i suoi effetti soltanto tra le parti del contratto di assicurazione.