(massima n. 1)
L'azione per il risarcimento dei danni conseguenti alla circolazione di un veicolo per il quale sia obbligatoria l'assicurazione (art. 1 L. 24 dicembre 1969, n. 990) è proponibile, ai sensi dell'art. 18 della L. n. 990 del 1969, direttamente nei confronti dell'impresa assicuratrice solo se questa sia regolarmente autorizzata per l'esercizio dell'assicurazione obbligatoria art. 10 L. 24 dicembre 1969, n. 990), per cui il danneggiato che intenda esercitare questa azione ha l'onere di verificare che l'impresa con la quale il veicolo risultava assicurato fosse regolarmente autorizzata, dovendosi, in mancanza, equiparare il sinistro a quello cagionato da veicolo o natante non coperto da assicurazione con la conseguenza che l'azione diretta può essere proposta solo per i danni subiti dalle persone e nei confronti dell'impresa designata a norma dell'art. 19 della L. n. 990 del 1969.