(massima n. 1)
Anche nei giudizi decisi secondo equità dal giudice di pace, il giudizio sulla sussistenza o meno della legittimazione passiva precede, e non segue, l'individuazione della norma applicabile al caso concreto, in quanto anche in questo caso il giudice è tenuto al rispetto dell'art. 112 c.p.c., per cui non può sostituire all'azione proposta un'altra azione; ne consegue che, poiché l'obbligo assicurativo per i ciclomotori (quindi per i motoveicoli con cilindrata fino a 50 cc.) decorre solo dal 1 ottobre 1993, per effetto della modifica apportata dall'art. 130, lett. A), del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 all'art. 237 del codice della strada, solo per i sinistri verificatisi da quella data in poi è proponibile l'azione diretta ex art. 18 della legge n. 990 del 1969 del danneggiato nei confronti dell'assicuratore per la r.c., e sussiste la legittimazione passiva dell'assicuratore nel giudizio iniziato con tale azione, anche nel caso in cui esso sia proposto dinanzi al giudice di pace.