(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli per la responsabilitā civile, il danneggiato ha azione diretta per il risarcimento del danno da sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore soltanto se si versi in ipotesi di assicurazione obbligatoria del veicolo (art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990). Pertanto, se il sinistro si č verificato prima dell'entrata in vigore dell'art. 237 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (che ha abrogato l'art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 che esonerava i ciclomotori non muniti di targa di riconoscimento dall'obbligo dell'assicurazione per la r.c. ed ha stabilito che la soggezione di detti motoveicoli all'assicurazione obbligatoria decorre dal primo ottobre 1993), non č proponibile dal danneggiato l'azione diretta risarcitoria nei confronti dell'assicurazione del veicolo, potendo egli invece agire soltanto nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 2054 c.c., salva la chiamata in garanzia dell'assicurazione da parte di questi; tale improponibilitā della domanda, attenendo ad una condizione dell'azione, č rilevabile d'ufficio, anche dalla Cassazione, pur in difetto di una specifica contestazione al riguardo, essendo la relativa questione sottratta alla disponibilitā delle parti. (Principio affermato in relazione a sentenza del giudice conciliatore, della quale la Corte ha ritenuto la censurabilitā, rilevando che quello suesposto costituisce principio regolatore della materia, che il conciliatore č tenuto a osservare.