(massima n. 1)
La clausola del contratto di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, che prevede la inoperatività della garanzia nel caso in cui il veicolo assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona non munita della prescritta patente di guida è inopponibile dall'assicuratore al terzo danneggiato che si avvalga nei suoi confronti dell'azione diretta per il risarcimento ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, trattandosi di eccezione derivante dal contratto e, pertanto, non opponibile al danneggiato a norma del secondo comma del citato art. 18, che così statuisce, in corrispondenza dell'impronta pubblicistica dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli e dei natanti, l'autonomia del diritto del terzo danneggiato rispetto al diritto dell'assicurato danneggiante nei rispettivi rapporti con l'assicuratore (salva la rivalsa di quest'ultimo, quando abbia risarcito il danno nei confronti dell'assicurato).