(massima n. 1)
Al datore di lavoro, che abbia risentito pregiudizio a causa della invalidità temporanea del dipendente coinvolto in incidente stradale, spetta l'azione diretta contro l'assicuratore, ai sensi dell'art. 18 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, tenendo conto che il principio operante in materia di assicurazione della responsabilità civile, secondo cui l'assicuratore, nei limiti del massimale, risponde di tutti i fatti dannosi derivanti dall'evento assicurato, trova conferma ed accentuazione nel citato art. 18, il quale accorda detta azione in via generale al «danneggiato», senza alcuna limitazione alle sole ipotesi di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.