(massima n. 1)
In materia di risarcimento del danno da responsabilità civile nella circolazione automobilistica, costituisce principio informatore della materia quello secondo cui chiunque eserciti sul veicolo un potere, anche soltanto materiale, è legittimato ad agire in relazione al danno che il suo patrimonio o la sua persona subisca per il fatto della circolazione, nonché quello della cosiddetta «incontrovertibilità» (regolatore della materia in relazione alla regolamentazione della disponibilità delle prove) — secondo il quale la questione della titolarità attenendo ad uno degli elementi costitutivi del diritto dell'attore, ove non sia soggetta a contestazione da parte delle controparti convenute — come avvenuto nel caso di specie — deve ritenersi incontrovertibile. (Nella specie, avendo ritenuto essere stati gli enunciati principi violati dal giudice di pace, sia per la legittimazione attiva che per quella passiva, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e rinviato il procedimento ad altro giudice di pace).