(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile per la circolazione dei veicoli e natanti, qualora l'attore chieda la condanna dell'assicuratore alla «penale» prevista (prima della novella introdotta dalla legge n. 57 del 2001) dall'art. 3 d.l. n. 857 del 1976 convertito con modificazioni in legge n. 39 del 1977 per il caso in cui l'assicuratore non effettui al danneggiato alcuna offerta o pagamento, tale richiesta non costituisce domanda cumulabile con quella principale ai fini della determinazione della competenza per valore del giudice adito (art. 10 c.p.c.), trattandosi di una sollecitazione dei poteri del giudice estranea alla domanda, in quanto finalizzata alla applicazione di una sanzione amministrativa.