(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile derivante dalla circolazione automobilistica e con riguardo alla sentenza che accogliendo la domanda del danneggiato contro l'assicuratore ravvisi un comportamento doloso o colposo di quest'ultimo e lo condanni d'ufficio al pagamento di una somma di denaro a favore dell'Ina - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada in applicazione dell'art. 3 comma 9 D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 conv. in L. 26 febbraio 1977 n. 39, deve dichiararsi inammissibile l'impugnazione che l'assicuratore medesimo proponga, con limitato riguardo a tale statuizione, con atto notificato a detto Istituto, che non č parte in causa ma mero destinatario del pagamento, anziché al danneggiato, che avendo agito ed ottenuto il risarcimento del danno, ne era ab origine il necessario contraddittore e, quindi, l'unico legittimato passivo.