(massima n. 1)
Non viola alcuna norma di legge (né tantomeno alcun principio fondamentale della materia) il giudice conciliatore che pronunci sentenza di condanna nei confronti di una compagnia di assicurazione, evidenziando la colpa grave in cui quest'ultima incorre nell'omettere, all'esito del compimento del sessantunesimo giorno tra la data di ricezione della richiesta di risarcimento e la notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, qualsiasi, concreta offerta di risarcimento del danno lamentato dall'attore vittorioso, non potendosi ritenere la norma di cui all'art. 3, comma nono, del D.L. n. 857 del 1976 (nella specie, oggetto di corretta applicazione estensiva) subordinata, quanto alla sua efficacia, alle prescrizioni di cui al D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45 (allegazione della denuncia di sinistro), attesane la natura di fonte normativa subordinata (ed addirittura posteriore di anni alla norma citata).