(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 3, nono comma, del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. con modif. nella L. 26 febbraio 1977, n. 39 — secondo cui il giudice, in caso di sinistri con soli danni a cose, quando vi sia notevole sproporzione (dovuta a dolo o colpa grave dell'assicuratore) fra la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno e quella offerta dall'impresa di assicurazione, condanna quest'ultima anche a pagare una somma all'I.N.A. - gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada — trova applicazione non soltanto quando l'offerta sia stata inadeguata ma, a maggior ragione, quando essa sia mancata, perché tale comportamento configura un'ipotesi di maggior gravità, in quanto lede più intensamente l'interesse tutelato dalla legge, che è quello della pronta ed efficace tutela del danneggiato.