(massima n. 1)
La sentenza con la quale il conciliatore, nel condannare una compagnia di assicurazione al risarcimento dei danni nei confronti del danneggiato da un sinistro stradale, infligga alla compagnia medesima una sanzione pecuniaria d'importo pari alla somma liquidata al danneggiato, va annullata con rinvio, in quanto tale statuizione, essendo in astratto corrispondente all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 3, ottavo comma, D.L. n. 857 del 1976, conv. nella legge n. 39 del 1977, per il caso di inerte o dilatorio comportamento dell'assicuratore (che ometta di effettuare alcuna offerta al danneggiato, ovvero gli trasmetta in ritardo la somma accettata), riguarda una violazione non sanzionabile dal giudice della causa risarcitoria, essendo competenti, al riguardo, gli Uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato ed applicandosi alle indicate sanzioni le disposizioni della legge n. 689 del 1981.