(massima n. 1)
Il potere di irrogare la sanzione pecuniaria comminata dall'art. 3, comma ottavo, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (conv., con modif., nella legge 26 febbraio 1977, n. 39) all'impresa di assicurazioni che non abbia dato alcuna risposta al danneggiato, entro il termine stabilito dal primo comma del citato art. 3, dopo aver ricevuto rituale richiesta di risarcimento, spetta all'autoritā amministrativa (Uffici provinciali per l'industria il commercio e l'artigianato); pertanto la sentenza del giudice ordinario, favorevole al danneggiato, che irroghi altresė detta sanzione all'impresa č, a tal riguardo, viziata da difetto assoluto di giurisdizione e va cassata senza rinvio.