(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, e con riguardo all'infrazione amministrativa, prevista dall'art. 3 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (conv. con modif. nella L. 26 febbraio 1977, n. 39), quando la compagnia di assicurazione non provveda tempestivamente al pagamento della somma offerta al danneggiato e da questi accettata, trova applicazione l'art. 14 della L. 24 novembre 1981, n. 689, sulla notificazione degli estremi della violazione entro novanta giorni dall'accertamento. Peraltro, poiché questo accertamento configura attivitą interna degli uffici dell'amministrazione dell'industria, il dies a quo del suddetto termine va individuato alla stregua degli atti inerenti a tale attivitą ed implicanti l'effettivo riscontro dell'infrazione (atti che l'amministrazione deve depositare ai sensi dell'art. 23 secondo comma della citata L. n. 689 del 1981, ed altresģ considerando, come tempo massimo, quello che si renda ragionevolmente necessario per concludere l'indicata indagine, in relazione alle circostanze del caso concreto).