(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitā civile derivante da circolazione di veicoli e natanti e con riguardo all'infrazione amministrativa prevista dall'art. 3 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. con modif. nella L. 26 febbraio 1977, n. 39, quando la compagnia di assicurazione non provveda tempestivamente al pagamento della somma offerta al danneggiato e da questi accettata (comportamento, relativamente al quale, il regime sanzionatorio manifestamente non viola gli artt. 3 e 97 Cost., in confronto con quello concernente il caso dell'inerzia nella stessa formulazione di una offerta di risarcimento), ai fini della determinazione del dies a quo del termine di novanta giorni, entro il quale, in caso di mancata contestazione personale, devono essere notificati gli estremi dell'infrazione, ai sensi dell'art. 6 della L. 24 dicembre 1975, n. 706, deve tenersi conto anche del tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per valutare i dati acquisiti in funzione dell'accertamento dell'infrazione e dalla redazione del successivo processo verbale. Esaurito tale tempo, la cui quantificazione č rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, inizia il decorso del termine suddetto, in guisa tale da impedire comportamenti meramente dilatori della P.A. e da consentirle un adeguato spatium deliberandi ai fini dell'emissione dell'atto finale del procedimento sanzionatorio.