(massima n. 1)
Per l'applicazione della sanzione pecuniaria comminata dall'art. 3, ottavo comma, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella L. 26 febbraio 1977, n. 39, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione di veicoli e natanti, va seguito il procedimento amministrativo previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, (che ha sostituito la L. 24 dicembre 1975, n. 706), il cui art. 14 impone la contestazione immediata della violazione, ovvero la notificazione dei suoi estremi entro il termine di novanta giorni «dall'accertamento»; a quest'ultimo fine l'accertamento deve intendersi avvenuto nel momento in cui l'autorità amministrativa competente ha completato, anche a seguito di richiesta di informazioni all'autore della violazione, le indagini intese a verificare la sussistenza di tutti gli elementi (oggetto e soggettivi) della infrazione.