(massima n. 1)
L'illecito amministrativo di cui all'art. 3, quarto ed ottavo comma del D.L. 857/76 (inosservanza, da parte dell'assicuratore, del termine di quindici giorni per il pagamento della somma offerta, decorrente dalla ricezione della comunicazione di accettazione del danneggiato) non presuppone necessariamente il rigoroso rispetto della sequenza temporale di cui ai primi tre commi (richiesta scritta di risarcimento da parte del danneggiato; comunicazione dell'assicuratore a quest'ultimo della somma offerta per il risarcimento; comunicazione del danneggiato all'assicuratore dell'accettazione della somma offerta), essendo sufficiente che risulti comunque concluso, fra danneggiato ed assicuratore, l'accordo sulla misura del risarcimento, anche se in sequenza e con modalitą diverse da quelle previste ex lege, e che il pagamento della somma da parte dell'assicuratore sia avvenuto oltre il predetto termine, decorrente dalla data di conclusione dell'accordo. La ratio del dovere incombente sull'assicuratore (la cui inosservanza risulta amministrativamente oltreché civilmente sanzionata) consiste, difatti, nell'esigenza di tutelare compiutamente, anche sul piano pubblicistico, la realizzazione dell'interesse del danneggiato ad ottenere, entro un termine breve legislativamente stabilito, il risarcimento dovuto (o, quantomeno, in acconto, quello concretamente riconosciutogli dall'assicuratore).