(massima n. 1)
In tema di disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli ed in relazione agli illeciti amministrativi previsti, con riferimento ai sinistri con soli danni a cose, a carico degli assicuratori per l'ipotesi di inosservanza di termini nella comunicazione del risarcimento offerto e nel successivo pagamento, l'art. 3 D.L. n. 857 del 1976 prevede, per l'assicuratore che non comunichi al danneggiato nei termini previsti la misura della somma offerta per il risarcimento, la sanzione pecuniaria di lire 100.000, e, per l'assicuratore che, dopo aver formulato un'offerta di risarcimento superiore a lire 100.000, non paghi poi nei prescritti termini, una sanzione pecuniaria in misura pari alla somma offerta; ne consegue che l'assicuratore che lasci trascorrere i termini per la formulazione dell'offerta, e, dopo l'instaurazione di un giudizio, paghi, in seguito a transazione, una somma superiore a lire 100.000, è soggetto alla sanzione di lire 100.000 e non a sanzione pari alla somma corrisposta, atteso che la transazione intervenuta a seguito dell'instaurazione di un giudizio (ancorché non racchiusa in un verbale di conciliazione) non è equiparabile all'offerta di cui all'art. 3 D.L. cit., costituendo un negozio a sé stante, in cui, tra l'altro, non necessariamente l'assicuratore deve assumere il ruolo di proponente, potendo limitarsi ad accettare una proposta transattiva avanzata dalla controparte.