(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli e natanti, l'ammontare della sanzione amministrativa, disposta dall'art. 3 D.L. n. 857 del 1976 convertito con modificazioni in legge n. 39 del 1977 per il caso in cui l'assicuratore provveda oltre il termine prescritto all'offerta o al pagamento (sia o meno in precedenza intervenuta sul punto una promessa al danneggiato), è previsto in misura pari all'ammontare della somma tardivamente versata, atteso che, dimostrando il pagamento tardivo la possibilità di una definizione stragiudiziale, si è inteso colpire il ritardo con una sanzione tale da renderlo non remunerativo, mentre il diverso ammontare della sanzione prevista nell'ipotesi in cui l'assicuratore non effettui alcuna offerta o pagamento trova giustificazione nel fatto che, ove si ritenga non dovuto il risarcimento, il vaglio della pretesa del danneggiato spetta al giudice che potrà, eventualmente, provvedere ai sensi del comma nono del citato art. 3 in caso di dolo o colpa grave dell'assicuratore, il cui silenzio, perciò, inteso come espressione di un ragionato rifiuto della pretesa risarcitoria, viene colpito da sanzione solo per la mancata enunciazione delle relative ragioni, che, ove palesate, avrebbero potuto impedire l'instaurarsi di una lite; non sussiste pertanto alcuna contraddizione nel diverso regime sanzionatorio previsto per le due infrazioni sopra considerate, né è configurabile l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 D.L. n. 852 citato, così come interpretato.