(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria sulla responsabilitā civile derivante da circolazione stradale, l'art. 3, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito con modificazioni nella L. 26 febbraio 1977, n. 39) va interpretato anche alla stregua del conforme tenore delle norme regolamentari approvate con D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45 (artt. 12 e 13) nel senso che l'obbligo del pagamento da parte della societā assicuratrice della somma offerta al danneggiato e da questo accettata deve avvenire entro quindici giorni dalla ricezione della accettazione, a prescindere dalle modalitā con cui č stata formulata la richiesta risarcitoria, e quindi anche nel caso in cui alla medesima non sia allegata la denuncia secondo il modulo previsto dall'art. 5 del decreto legge citato, atteso che l'accettazione da parte del danneggiato dell'offerta dell'assicuratore fa divenire irrilevante il contenuto della menzionata denunzia. Conseguentemente, anche in quest'ultimo caso l'inosservanza del termine di pagamento rende l'assicuratore passibile di condanna alla sanzione pecuniaria prevista dall'ottavo comma dell'art. 3, D.L. n. 857 del 1976.