(massima n. 1)
La sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni, lascia, ancora provvisoriamente, in vigore, fino alla determinazione definitiva da parte del giudice civile, l'assegnazione della somma disposta nella fase istruttoria con l'ordinanza, a norma dell'art. 24 legge 24 dicembre 1969, n. 990. Di conseguenza, l'imputato non ha interesse a lamentarsi che la sentenza di condanna non abbia ridotto la somma assegnata provvisoriamente nella fase istruttoria, potendo e dovendo far valere le sue ragioni davanti al giudice civile che liquida definitivamente il danno.