(massima n. 1)
L'avvenuta assegnazione provvisoria al danneggiato di una somma di danaro, cosģ come prevista dall'art. 24 L. 24 dicembre 1969, n. 990, non impedisce al giudice, che abbia raggiunto, in base agli elementi raccolti nel dibattimento, un giudizio presuntivo sull'entitą del danno, di aumentare la somma precedentemente assegnata e di liquidarla a titolo di provvisionale.