(massima n. 1)
In tema di interessi civili, la disposizione di cui all'art. 24, L. 24 dicembre 1969, n. 990, in forza della quale, nel corso del giudizio di primo grado, relativo a reato di danno alle persone connesso alla circolazione di autoveicoli per i quali sia obbligatoria l'assicurazione per la responsabilità civile, può essere concessa provvisionale in favore della parte civile costituita, non trova ; ciò, sia nel caso venga affermata la penale responsabilità dell'imputato (nel qual caso, il giudice può provvedere in conformità al disposto di cui all'art. 489, secondo comma, codice di procedura penale), sia che il prevenuto venga assolto, ovvero sia dichiarata l'estinzione del reato per sopravvenuta amnistia. In quest'ultimo caso (declaratoria di amnistia), la parte civile non è ammessa a ricorrere per cassazione, potendo far valere ogni pretesa, compresa la richiesta di provvisionale ex art. 24, L. 990/1969, nel giudizio civile.