(massima n. 1)
In tema di incidenti della viabilità, sia il potere del giudice istruttore, previsto dall'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 di assegnare una somma al danneggiato in concorso di determinate circostanze (stato di bisogno ed accertati gravi elementi di responsabilità a carico del danneggiato) sia la provvisoria esecutività di determinate sentenze di condanna, (art. 5 bis L. 26 febbraio 1977 n. 39), attengono a situazioni giuridiche del tutto particolari e diverse rispetto alla possibilità per il giudice penale, (che non sia in grado di decidere sulla liquidazione dei danni), di accordare alla parte civile una provvisionale e di dichiararne la provvisoria esecutività. Non può pertanto sostenersi che tali disposizioni siano incompatibili con l'applicabilità degli artt. 389 e 489 bis c.p.c. al risarcimento dei danni derivanti da circolazione stradale ovvero, ne costituiscano implicita abrogazione.