(massima n. 1)
L'assegnazione della somma che, ai sensi dell'art. 24 L. 24 dicembre 1969, n. 990, può essere concessa nel corso del giudizio di primo grado all'avente diritto al risarcimento del danno da sinistro stradale è limitata ad una sola volta e non può, quindi, essere reiterata nello stesso giudizio, tale assegnazione può tuttavia concorrere con la provvisionale prevista dall'ultima parte del secondo comma dell'art. 489 cod. proc. pen.