(massima n. 1)
Il decreto ministeriale di messa in liquidazione coatta amministrativa di una società di assicurazioni per la responsabilità civile (anteriore alla scadenza annuale del contratto di assicurazione, ma successivo al termine contrattualmente previsto per la disdetta — da inviare almeno tre mesi prima della scadenza —) non incide sul tacito rinnovo del contratto già verificatosi e perciò, ai sensi dell'art. 8 della legge 26 febbraio 1977, n. 39, i rischi derivanti dalla circolazione del veicolo sono coperti fino alla successiva scadenza del contratto (o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio), né opera il divieto di rinnovo dei contratti, sancito dal previgente art. 16 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa sulla Gazzetta Ufficiale, essendo l'obbligazione a carico della società sorta quando essa era ancora in bonis. Pertanto, l'agente della medesima è legittimato alla riscossione del premio, e al rilascio del certificato e del relativo contrassegno assicurativo, che per la sua natura sostanziale e pubblicistica, non ammette alcuna possibilità di accertamento dell'inesistenza del contratto, mentre la sua esposizone sul veicolo costituisce pubblicità idonea e sufficiente per l'affidamento dei terzi sulla copertura assicurativa.